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L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un quesito posto da un Comune (n. 573 del 30 agosto 2021) precisa che il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, emesso da un Comune, conseguente a un procedimento avviato d’ufficio, in base alle recenti prescrizioni normative, è soggetto all’imposta di bollo in quanto l’atto si collega, e trae origine necessariamente, a un’istanza di parte, che anche se non presentata nuovamente, a suo tempo è stata richiesta alla parte interessata.
Nel caso in esame, il quadro normativo, volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, si applica per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante la procedura prevista dall’articolo 181, comma 4-bis del decreto 34/2020).
In sostanza, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio, trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.
Considerato che il Comune provvede a emettere un ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, l’Agenzia ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Si rammenta che ,in forza dell'art.26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e che alla luce della recente proroga dello stato d’emergenza, introdotta dall’articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, fino al 31 dicembre 2021, il termine di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020 - differito sul territorio regionale al 31 ottobre 2021, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 243/2021 - è oggi individuabile nel 31 marzo 2022.
Si precisa, infine, che con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge n. 73/2021, pubblicata sulla GU n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25, è stato, tra l’altro, introdotto l’art. 56-bis, il quale stabilisce che “In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.”.
Con la citata disposizione viene quindi stabilita la possibilità, per i comuni che non vi abbiano già provveduto, di concludere, entro il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, i procedimenti di rinnovo ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, delle concessioni per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche scadute entro il 31 dicembre 2020.

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