In questa sezione sono riportati gli endoprocedimenti amministrativi connessi alle fasi di insediamento, realizzazione e svolgimento dell’attività economica nella ZES. Cliccando su ciascun endoprocedimento indicato nel menù al lato, è possibile consultarne la descrizione, gli enti competenti, le tempistiche nonché scaricare la relativa modulistica.
La gestione dei procedimenti amministrativi viene effettuata telematicamente attraverso la piattaforma CalabriaSUAP, a seguito dell'inserimento della pratica da parte dell'impresa.
L’art. 5 comma 1, lettera a-ter) del D.L. n. 91/2017 (così come sostituito dall’art. 11 del D.L. n. 152/2021) dispone che “Presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, operi uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentino il proprio progetto.”
L’art. 5/bis, al comma 2 dispone “I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale”, (es.: VIA-PAUR), mentre, al comma 6 dispone “Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì, alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi e' rilasciata dall'Autorità di sistema portuale”.
Attualmente, sulla scorta della Delibera del Comitato di Indirizzo della Zes Calabria del 29 aprile 2021, il servizio viene garantito attraverso l’accesso al Sistema regionale CalabriaSUAP che assicura il necessario collegamento procedimentale – completamente digitale e gratuito - tra l’imprenditore, il SUAP del Comune di riferimento territoriale, il Commissario ZES/AdSP e tutti gli Enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Il sistema Calabriasuap assicura altresì, le competenze dello “Sportello Unico Amministrativo di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (Accordo di Servizio del 05 aprile 2022).
Nel caso quindi di procedimenti riguardanti iniziative da realizzarsi nelle Aree ZES, in fase di inserimento dell’istanza nel portale CalabriaSUAP, occorrerà spuntare l’apposita casella check-box "Attività/intervento che ricade in area zes", ai fini dell'attivazione della "Verifica della comunicazione di insediamento in Area ZES" da parte del Comitato di Indirizzo e dell'applicazione delle connesse semplificazioni procedurali previste.
Semplificazioni in area ZES
In ambito ZES, l'art. 5 del DL 91/2017 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» modificato dalla Legge n. 123/2017 e nel cd. "Decreto Semplificazioni" – D.L. 14 dicembre 2018, nr. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede specifiche semplificazioni.
In particolare, al fine di agevolare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES, la suddetta normativa prevede:
- una riduzione dei termini dei procedimenti di cui agli articoli 2 e 19 della legge n. 241/1990 (SCIA) e in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA); valutazione ambientale strategica (VAS); autorizzazione integrata ambientale (AIA); autorizzazione unica ambientale (AUA); autorizzazione paesaggistica; edilizia; concessioni demaniali portuali;
- una riduzione della metà dei termini delle autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni (conferenza dei servizi semplificata);
- il raccordo tra gli sportelli unici (SUAP) e lo sportello unico (di cui alla legge n. 84/1994) delle autorità portuali, che opera quale responsabile unico del procedimento per la fase di insediamento e svolgimento dell’attività economica nella ZES, garantendo l’interoperabilità telematica.
Ente Competente: Comune sulla base dell’istruttoria del Gestore dell’Area
Riferimenti normativi: art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Descrizione del procedimento:
La richiesta del permesso di costruire, da attivare presso i competenti uffici comunali ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 per il tramite del SUAP, deve essere completa di tutta la documentazione, dichiarazioni ed asseverazioni tecniche previste.
Modulo: A1.01 - Permesso di Costruire (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei Servizi | 45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire
Ente Competente: Comune
Riferimenti normativi: art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Descrizione del procedimento:
Sono soggetti a S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire gli interventi ai sensi dell'articolo 23 Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160: - gli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante" che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso (n. 8 Tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016); -- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; - la nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo che contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (n. 10 Tabella A, Sez. II del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016). In questi casi, dopo la presentazione della Scia, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Modulo: A2.05 - SCIA alternativa al Permesso di Costruire (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Senza Conferenza dei Servizi | Dopo 30 gg: inizio lavori | Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei Servizi |
45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
Ente Competente: Provincia/Città Metropolitana
Riferimenti normativi: Art 146, comma 2, del D. lgs. 22.01.2004 N. 42
Descrizione del procedimento:
L'autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all'ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Va richiesta l’autorizzazione paesaggistica ordinaria in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato.
L’iter per l’ottenimento del nullaosta in questo caso è più lungo rispetto alla procedura semplificata:
dopo aver presentato la domanda, l'Amministrazione competente (Provincia o Città Metropolitana) svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari.
Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace.
Modulo: A4.01 - Richiesta Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei Servizi | 90 giorni | Riduzione della metà |
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
Ente Competente: Provincia/Città Metropolitana
Riferimenti normativi: DPR 31/2017
Descrizione del procedimento:
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata è regolamentato dal D.P.R. 31/2017.
La competenza al rilascio del provvedimento è delegata alle Province ed alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente, deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica semplificata (allegato D del D.P.R. 31/2017) redatta da un tecnico abilitato.
L'Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti necessari provvedendo, ove occorra, a richiedere, le integrazioni. Se l’amministrazione procedente non valuta negativamente l’istanza trasmette alla Soprintendenza, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
Il Soprintendente comunica il parere vincolante entro il termine tassativo di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni.
Moduli: A4.02 e A4.03 - Richiesta Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (disponibili nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Senza Conferenza dei Servizi | 60 giorni | Riduzione di 1/3 |
Con Conferenza dei Servizi |
90 giorni | Riduzione della metà |
CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
Ente Competente: Comune
Riferimenti normativi: DPR 380/2001
Descrizione del procedimento:
Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all'art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La caratteristica peculiare della CILA è la natura residuale: la comunicazione è utilizzabile ogni qualvolta siamo dinanzi a un intervento non riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 6 (attività edilizia libera), dall’articolo 10 (attività edilizia soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire) e dall’articolo 22 (attività edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).
A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, sono soggetti a CILA:
– gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
– il restauro e risanamento conservativo leggero, ossia non riguardante parti strutturali dell’edificio;
– gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato);
– i movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
– la realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura;
– la realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Modulo: A10.01 - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento ordinario |
Immediato | Immediato |
Ente Competente: Regione – Dipartimento 6 Infrastrutture - LL.PP. - Mobilità
Riferimenti normativi: LR 16/2020 + Regolamento Regionale 01/2021
Descrizione del procedimento:
Quando per l'esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il solo titolo abilitativo edilizio, ma è indispensabile la preventiva denuncia dell'intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione o il deposito del progetto, come previsto dagli articoli 93, 94 e 94-bis del Dpr n. 380/2001, dalla Legge regionale 16/2020 e dal regolamento regionale 1/2021, la domanda per ottenere l'autorizzazione sismica o per depositare il progetto, viene presentata allo Sportello unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio, attraverso la compilazione della sezione Istanza Sismica della più generale pratica SUAP.
All'istanza va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme regionali, alle norme tecniche per le costruzioni ed a quanto stabilito dal Dpr n. 380/2001 e dalla legge regionale 16/2020.
La recente modifica normativa, ai sensi della legge 120/2020, ha ridotto il termine per il rilascio dell’autorizzazione sismica a 30 giorni. In caso di mancato rilascio l’autorizzazione si intende acquisita per silenzio-assenso.
Per la compilazione dell’istanza SISMI.CA sul portale è necessario accedere direttamente alla sezione "Invio pratica online" di CalabriaSUAP.
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento ordinario |
30 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei servizi | 45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
Ente Competente: Comune
Riferimenti normativi: DPR 380/2001
Descrizione del procedimento:
In materia edilizia la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è richiesta per gli interventi edilizi elencati nella Tabella A del D.lgs 222/2016.
A titolo esemplificativo sono soggetti a SCIA edilizia:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera;
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
La SCIA può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario) e costituisce titolo abilitativo immediato per l'avvio dell'intervento edilizio. I termini per la verifica della SCIA sono di 30 gg dalla data di presentazione della pratica, sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 della Legge 241/90. Se è prevista l'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, l'interessato presenta, insieme alla SCIA, la relativa istanza con la necessaria documentazione. In quel caso la SCIA è CONDIZIONATA dall'acquisizione degli atti di assenso ed assume efficacia, come titolo abilitativo, dalla data di comunicazione di avvenuta acquisizione degli stessi, da parte del SUE. La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
Modulo: A2.01 - SCIA Edilizia (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Senza Conferenza dei Servizi | Immediato | Immediato |
AUA – Autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura provinciale
Ente Competente: Provincia/Città Metropolitana
Riferimenti normativi: D.lgs. n. 152/2006 capo II del Titolo IV della sez. II Parte III
Descrizione del procedimento:
Tutti gli scarichi di acque reflue assimilate, quindi provenienti da insediamenti non domestici, che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il gestore dell'impianto ovvero l'avente titolo d'uso sullo scarico è obbligato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque reflue assimilabili sotto forma di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. n. 59/2013.
Il soggetto pubblico competente per il rilascio dell’Autorizzazione è la Provincia di riferimento.
La durata dell'autorizzazione unica ambientale è di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio.
Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali–quantitative dello scarico autorizzato, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione
Moduli: C1.01 e C1.02 - Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (disponibili nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento Ordinario | 90 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei servizi | 90 giorni | Riduzione della metà |
AUA – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale
Ente Competente: Comune/Provincia/Città Metropolitana
Riferimenti normativi: D.lgs. n. 152/2006
Descrizione del procedimento:
La richiesta di AUA (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) da attivare presso il competente ufficio ambiente/ecologia del Comune ai sensi della L.R. n. 10 del 03/10/1997 e del DPR 59/2013 per il tramite del SUAP, deve essere completa di tutta la documentazione, dichiarazioni ed asseverazioni tecniche.
Moduli: C1.01 e C1.02 - Richiesta Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale (disponibili nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento Ordinario | 90 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei servizi | 90 giorni | Riduzione della metà |
AUA - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Ente Competente: Regione/ Provincia/Città Metropolitana
Riferimenti normativi: art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Descrizione del procedimento:
Ogni attività o stabilimento produttivo che produce emissioni inquinanti in atmosfera deve dotarsi di specifica autorizzazione con la sola esclusione dei seguenti casi previsti dalla legge:
- impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati in Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/06;
- impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera;
- impianti di incenerimento, coincenerimento ed altri impianti di trattamento termico dei rifiuti che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera;
- stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Per tutte le altre attività, il gestore di stabilimento o di impianto con emissioni inquinanti in atmosfera è necessario richiedere l’autorizzazione; in caso di costruzione di nuovo stabilimento o di trasferimento di impianto in altra località (ai sensi dell'art 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006), per realizzare modifiche sostanziali e non (ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006).
La modifica sostanziale, il trasferimento o la costruzione di impianti originanti emissioni inquinanti in atmosfera deve essere effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione. Se l'attività svolta nell'impianto rientra tra quelle definite in deroga ai sensi dell'art 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 (ex ridotto inquinamento), il gestore di impianto può richiedere l’adesione all’autorizzazione generale che deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività.
Moduli: C1.01, C1.04 e C1.05 - Richiesta Autorizzazione emissioni in atmosfera (disponibili nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento Ordinario | 90 o 120 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei servizi | 90 giorni | Riduzione della metà |
AUA - Verifica impatto acustico
Ente Competente: Comune/Provincia/Città Metropolitana
Riferimenti normativi: D.lgs. n. 152/2006
Descrizione del procedimento:
Premesso che: il D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, di semplificazione delle procedure in materia ambientale per le imprese, consente di escludere dall'obbligo di presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 447/95 le attività a bassa rumorosità, sostituita da dichiarazione sostitutiva; nell'ambito del territorio comunale, venga adottato il documento di classificazione acustica per stabilire, per ogni porzione del territorio, i limiti di inquinamento specifici; in caso contrario valgono quelli stabiliti con D.P.C.M. in data 14/11/97 che comportano la produzione della documentazione necessaria; l'attività di lavorazione del ferro e dei metalli non rientra tra quelle che possono fare ricorso all’autocertificazione;
si presentano due tipologie di endoprocedimenti:
1) attività soggette a verifica preventiva d'impatto acustico in Comune che ha adottato il documento di classificazione acustica del proprio territorio;
2) attività soggette a verifica preventiva d'impatto acustico in un Comune che NON ha adottato il documento di classificazione acustica del proprio territorio. Occorre, pertanto, fare riferimento al D.P.R. n. 59/2013 che, introducendo la disciplina dell'AUA, mantiene la competenza del Comune che si avvale del nulla-osta dell’ARPACAL per le varie fattispecie di autorizzazioni.
Per la tipologia di procedimento 1) può essere presentata la dichiarazione sostitutiva in tutti quei casi le cui attività NON comportino emissioni di rumore stabiliti nel documento di classificazione acustica comunale. In tutti gli altri casi esiste l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 commi 2,3 e 4 della Legge n. 447 del 26/10/1995.
Moduli: C1.01 e C1.06 - Richiesta verifica impatto acustico (disponibili nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento Ordinario | 90 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei servizi | 90 giorni | Riduzione della metà |
Ente Competente: Agenzia delle Dogane
Riferimenti normativi: art. 19 D.lgs. 374/90
Descrizione del procedimento:
E’ l’autorizzazione necessaria per per l'esecuzione di costruzioni ed altre opere di ogni specie in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale ai sensi dell'art. 19 della legge 374/90. La norma subordina alla preventiva autorizzazione del Direttore della Circoscrizione Doganale territorialmente competente la realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, ovvero la collocazione di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale. Ai sensi del sopraccitato articolo di legge è altresì richiesta la previa autorizzazione doganale anche per lo spostamento e la modifica di manufatti già esistenti. In caso di inosservanza viene irrogata una sanzione amministrativa commisurata all'entità della violazione ovvero, qualora l’opera abusiva sia suscettibile di ledere gli interessi erariali ne può essere disposta la riduzione in pristino a spese del trasgressore.
Moduli: Moduli SID da generare direttamente on-line sul portale SID – il portale del mare, accessibile da CalabriaSUAP
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei servizi | 45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
Autorizzazione Capitaneria di Porto
Ente Competente: Capitaneria di Porto
Riferimenti normativi: Articolo 55 del Codice della Navigazione
Descrizione del procedimento:
E’ l'autorizzazione di cui all’articolo 55 del Codice della Navigazione è finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione e ad assicurare l'utilizzo delle aree del demanio marittimo secondo la programmazione stabilita dal ministero competente. Nello specifico, la norma dispone che la realizzazione di nuove opere entro 30 metri dal demanio marittimo (o dal ciglio dei terreni elevati sul mare) è sottoposta all'autorizzazione dell'Autorità Marittima. Rientrano tra gli interventi contemplati nell'articolo in esame sia la costruzione di nuove opere, sia gli interventi di ristrutturazione, se comportano un ampliamento degli edifici già esistenti. Un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, che non comporti l'estensione della cubatura di un edificio, è invece esente dall'autorizzazione in oggetto. Allo stesso modo, il nulla osta non è necessario qualora le nuove costruzioni siano previste in piani regolatori ai quali l'Autorità Marittima abbia già dato la propria approvazione. La domanda per il rilascio del prescritto nulla osta va proposta al Capo del Compartimento Marittimo (in sostanza, al Comandante della Capitaneria di Porto competente), compilando il modello D7 rinvenibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e corredato della prevista documentazione tecnica (elaborati progettuali e relazione illustrativa).
Moduli: Modulo A8 - Capitaneria di porto (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei servizi | 90 giorni | Riduzione della metà |
Concessione demaniale di competenza dell’Autorità portuale
Ente Competente: Autorità portuale
Riferimenti normativi: Articolo 5 Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (DPR 15/02/1952, n. 328) – articolo 28 del Codice della Navigazione (R.D. 30/03/1942, n. 327)
Descrizione del procedimento:
Negli ambiti territoriali di propria competenza l’Autorità Portuale di Gioia Tauro amministra e gestisce il demanio marittimo ed in particolare cura il rilascio di concessioni demaniali per lo svolgimento delle più svariate attività che spaziano da quelle terminalistiche, cantieristiche, industriali, o prettamente commerciali/artigianali a quelle di carattere industriale e in genere per qualsiasi occupazione del demanio che sia richiesta in via temporanea, per motivi contingenti (ad es. cantieri edili), o in forma continuativa per la gestione delle attività consentite dalla normativa vigente.
Il rilascio della concessione demaniale marittima si articola, come per gli altri provvedimenti amministrativi, sostanzialmente in tre fasi che vanno dalla presentazione della domanda, corredata da adeguata documentazione tecnica, all'ufficio competente, all'attività istruttoria fino al rilascio della concessione demaniale. Nella fase istruttoria, comprensiva anche della pubblicazione dell’istanza, saranno acquisiti, in collaborazione con il SUAP comunale di riferimento, i pareri, previsti da norme e regolamenti, sia dagli uffici interni l’Amministrazione sia di Enti esterni (es. Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Comune ecc.).
L’istruttoria si conclude con il passaggio in Comitato Portuale. Terminata l’istruttoria, con esito positivo, si procede al rilascio del titolo concessorio o dell’atto formale di concessione, e registrazione della concessione all'Ufficio del Registro. Nel caso in cui l'istanza non venga accolta si emana il provvedimento di diniego. La normativa (reg. cod. nav. art. 5) riconosce come soggetti titolati a presentare la domanda di concessione marittima chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo (di cui all'art. 28 del cod. nav.) o del mare territoriale o pertinenze demaniali (fabbricati, costruzioni, impianti di cui all'art. 29 del cod. nav.). Tali soggetti devono presentare l’istanza volta all'ottenimento del titolo concessorio all'Autorità portuale, per il tramite del SUAP comunale di riferimento, esclusivamente mediante i modelli normalizzati predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D1 e D2).
Il modello D1 è utilizzato per redigere le domande di concessione aventi come oggetto l’occupazione e l’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale. Il modello D2 deve essere usato unicamente nel caso in cui si intenda rinnovare una concessione demaniale per la quale sia stato, a suo tempo, presentato il modello D1. Nel caso in cui per la originale concessione non siano stati presentati i dati richiesti dall'Amministrazione mediante modello D1, anche nel caso del rinnovo, il richiedente deve presentare il modello D1. Nel caso che il medesimo compendio demaniale marittimo sia oggetto di più istanze, le medesime saranno soggette, ai sensi dell’art. 37 del cod. nav., ad una valutazione comparativa.
Moduli: Moduli SID da generare direttamente on-line sul portale SID – il portale del mare, accessibile da CalabriaSUAP
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei Servizi | 90 giorni |
Riduzione della metà |
Autorizzazione esercizio attività economiche in ambito portuale
Ente Competente: Autorità portuale
Riferimenti normativi: art. 16, comma 1^, l. 28/1/94, n° 84; art. 16, comma 3^, l. 28/1/94, n° 84
Descrizione del procedimento:
Per l'esercizio delle “Attività economiche”, intese come attività lavorative a carattere commerciale, industriale, artigianale, nell'ambito dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e nonché per le analoghe attività che saranno esercitate in aree del demanio marittimo anche di prossima acquisizione e ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, è soggetto, ai sensi del c. 2 dell'art. 68 Codice della Navigazione, alla vigilanza dell'Autorità medesima, l’impresa presenta una istanza unitamente alla documentazione richiesta.
Documentazione da allegare indicata nel modello generato e compilato al seguente LINK
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento Ordinario | 90 giorni + 30 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei Servizi | 90 giorni |
Riduzione della metà |
Autorizzazione all'esercizio delle Operazioni portuali
Ente Competente: Autorità portuale
Riferimenti normativi: Ordinanza n. 4/2001
Descrizione del procedimento:
Per l'esercizio delle “Operazioni portuali”, svolte in conto proprio o di terzi, ai sensi dell'art. 16 commi 2) e 3), Legge 84/94, come modificata dalla Legge 186/2000, ed alle procedure per il rilascio della relativa Autorizzazione, prevista dall'art, 16 comma 3), Legge 84/1994 l’impresa presenta una istanza unitamente alla documentazione richiesta.
L’istanza riguarda l’esercizio delle “Operazioni portuali” intese come attività economiche legate al ciclo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.
Documentazione da allegare indicata nel modello generato e compilato al seguente LINK
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Procedimento Ordinario | 90 giorni + 30 giorni |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei Servizi | NO |
NO |
Collaudo deposito di stoccaggio olii minerali e gpl
Ente Competente: Commissione Regione Calabria (La pratica va presentata al SUAP del Comune)
Riferimenti normativi: Dlgs 128/2006 , L.239/2004, Dpr 420/1994, DGR 369/2012
Descrizione del procedimento:
Il collaudo degli impianti di lavorazione o un deposito di stoccaggio di oli minerali è obbligatorio per consentire l'esercizio dell'attività dei nuovi impianti o delle modifiche autorizzate, ed è effettuato da una apposita Commissione regionale nominata sulla base di quanto previsto dalla DGR 369/2012. Sono sottoposte al collaudo unicamente le opere soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 56, legge n. 239/2004. Il collaudo, che non sostituisce in alcun modo i collaudi e le verifiche delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ARPA etc.), è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato nonché l'adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti. In attesa dell'effettuazione del prescritto collaudo, il titolare di autorizzazione regionale può essere autorizzato all'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da idonea documentazione volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza.
Modulo: (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei Servizi |
45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
Deposito di stoccaggio olii minerali e gpl
Ente Competente: Regione Calabria o MISE in base alla dimensione dell’impianto (La pratica va presentata al SUAP del Comune che provvede ad inoltrarla agli Enti coinvolti)
Riferimenti normativi: Dlgs 128/2006 , L.239/2004, Dpr 420/1994
Descrizione del procedimento:
Le autorizzazioni per le attività di stoccaggio di oli minerali di capacità fino a 1.000 mc e per i depositi di stoccaggio di G.P.L. tra le 100 e le 200 tonnellate sono di competenza della Regione, Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali Sono di competenza del Ministero dello Sviluppo economico (in quanto individuate come infrastrutture ed agli insediamenti strategici dall’art. 57, comma 1, del D.L. 5/2012), le autorizzazioni per gli impianti di capacità superiore. Nel caso degli stabilimenti di stoccaggio di g.p.l., sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di riempimento, travaso e deposito di g.p.l. pari almeno a mc. 100 in serbatoi fissi (articolo 4 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128). Non sono soggetti all'autorizzazione i depositi con capacità complessiva pari o inferiore a: Oli minerali liquidi - mc. 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale; - mc. 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo); Gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) - mc. 26 di g.p.l. per depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo); - kg. 1000 per i depositi di g.p.l. in bombole; Non sono, inoltre, soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge n. 239/2004, anche se soggetti ad autorizzazione da parte del comune territorialmente competente nonchè delle altre amministrazioni eventualmente interessate: - gli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione; - i depositi di g.p.l. annessi al servizio di reti canalizzate. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le istanze di autorizzazione alla realizzazione, modifica o dismissione dei depositi di oli minerali, devono essere presentate in modalità telematica esclusivamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), che inoltrerà le istanze al competente Dipartimento regionale. Il procedimento di autorizzazione prevede l'acquisizione del parere, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco oltre che del Comune territorialmente competenti e, qualora necessario, delle altre Amministrazioni o Enti fra quelli elencati dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. I titolari di autorizzazione regionale concernente un impianto di lavorazione o un deposito di stoccaggio di oli minerali non possono condurre in via definitiva la gestione dei nuovi impianti o delle modifiche autorizzate prima che questi siano stati collaudati da una apposita Commissione regionale nominata sulla base di quanto previsto dalla DGR 369/2012. Sono sottoposte al collaudo unicamente le opere soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 56, legge n. 239/2004. Il collaudo, che non sostituisce in alcun modo i collaudi e le verifiche delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ARPA etc.), è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato nonchè l'adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti. In attesa dell'effettuazione del prescritto collaudo, il titolare di autorizzazione regionale può essere autorizzato all'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da idonea documentazione volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza.
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Conferenza dei Servizi |
45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
Ente Competente: ASP
Riferimenti normativi: art. 67 D. lgs. 81/08
Descrizione del procedimento:
La notifica ex art. 67 del Testo Unico 81/2008 è un atto informativo relativo ai lavori che, chiunque intenda realizzare, costruire, ampliare o ristrutturare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre lavoratori, deve obbligatoriamente inoltrare all'organo di vigilanza competente sul territorio che in Calabria è identificato nei Dipartimenti prevenzione delle ASP.
Modulo: B1.01 - Notifica Impianto Produttivo (disponibile nella sezione "Modulistica" del portale CalabriaSUAP)
Tempi di conclusione del procedimento
Modalità di gestione del procedimento | Tempi di conclusione fuori dalla ZES | Tempi di conclusione nelle aree ZES |
Senza Conferenza dei Servizi |
Stessi tempi della pratica edilizia |
Riduzione di 1/3 |
Conferenza dei Servizi se presenti richieste |
45 o 90 giorni | Riduzione della metà |
ALTRI PROCEDIMENTI NON GESTITI IN CALABRIASUAP
Procedimento | Ente Referente |
Normativa | Modulistica |
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) |
Regione Calabria |
D.Lgs. 29.06.2010 n. 128 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 |
|
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) |
Regione Calabria @pec.regione.calabria.it |
D.Lgs.152/06 e smi |
Circolare adempimenti PAUR (prot. n. 359097 del 4/11/2020) Modulistica |
Autorizzazione Uniche per fonti rinnovabili |
Regione Calabria |
Legge n. 42/2008 Legge n. 387/2003 |
Dipartimento tutela dell'ambiente |